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CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ROMA S.MARIA GORETTI ODV
VIA TRIPOLITANIA 143 ROMA
IBAN: IT93N0301503200000003683010
CAUSALE: Erogazione liberale (oppure “Donazione”)

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intestato a: “CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ROMA S.MARIA GORETTI ODV”.
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Agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate consente di recuperare parte della cifra donata attraverso due alternative modalità, scegliendo tra la più conveniente tra le due in dipendenza del reddito e dell’importo donato:

1.Detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 35% dell’erogazione liberale in favore di una Organizzazione di Volontariato, purchè non eccedente i 30.000 Euro ed effettuata tramite Banca od Ufficio Postale.

2. Dedurre le erogazioni liberali a favore di un Ente del Terzo Settore dal reddito dichiarato, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato, sempre a condizione che l’erogazione sia avvenuta tramite Banca od Ufficio Postale.

Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (1)
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. 4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. (2) 5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. (3) 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
Decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore (Gazzetta Ufficiale 02 agosto 2017, n. 179)

5 x Mille

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Testamento solidale

Donare con un lascito per cause benefiche permette, anche dopo la vita, di migliorare il mondo.
Una pratica semplice, che non lede i diritti dei propri familiari.
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Trova il tempo di dare È il segreto dell’eterna giovinezza È il privilegio dato da Dio La giornata è troppo corta per essere egoisti. Trova il tempo di fare la carità E’ la chiave del Paradiso.
Santa Madre Teresa di Calcutta
Iscrizione sul muro della Casa dei Bambini a Calcutta
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